Art. 1 – Forma giuridica e principi generali
- È costituita l’Associazione non riconosciuta, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm. ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, “Assoradon” indicata anche come Associazione nel presente testo) con sede legale in Bergamo (prov. Bg).
- La denominazione sociale dell’associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l’acronimo “APS” e diventerà “Assoradon A.P.S.”. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea degli associati e delle associate non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- L’Associazione è un ente del Terzo settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati/e, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- Condividendone le finalità, aderisce all’associazione e rete associativa nazionale “ARCI aps”, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.
Art. 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Lo scopo principale dell’Associazione è lo studio della problematica radon negli ambienti di vita e di lavoro e di conseguenza la tutela della salute delle persone esposte a tale rischio e, più in generale, le finalità richiamate all’art. 2 dello statuto della Rete Associativa Nazionale Arci Aps.
Art. 3 – Attività
L’Associazione persegue il proprio scopo attraverso:
- la divulgazione della problematica del gas radon mediante relazioni tra persone, professionisti, imprese, enti pubblici e privati ed associazioni, nonché la promozione di workshops, campagne promozionali, di sensibilizzazione, tavole rotonde, pubblicazioni, organizzazione corsi di formazione sul tema, redazione di newsletters, ecc. fungendo anche da punto di riferimento, aggregazione e scambio di informazioni;
- il patrocinio di studi, ricerche, convegni ed ogni altra forma di approfondimento in materia di gas radon; il proporsi come organo consultivo in merito a leggi e regolamenti e per l’elaborazione di piani attuativi a favore di Enti ed Istituzioni;
- attività di formazione e aggiornamento nelle varie discipline connesse alla tematica radon, con particolare riferimento alla progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del radon, con eventuale verifica finale e rilascio dell’attestato di acquisizione delle abilità richieste;
- la predisposizione di ricerche, proposte normative nonché elaborazione di parametri di valutazione e/o soluzioni nel merito delle problematiche legate alla misurazione, alla prevenzione e/o mitigazione del fenomeno radon in tutti gli ambienti con presenza di persone, con particolare riferimento alle seguenti discipline: fisica, geologia ed edilizia;
- la definizione delle caratteristiche, dei criteri di utilizzo degli strumenti di misura radon e delle procedure operative, anche in collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, attraverso la definizione di specifiche linee guida;
- la sensibilizzazione rispetto alla necessità e alle modalità di risanamento (mitigazione della presenza di radon) e la loro incentivazione in tutti i siti ove sia necessario;
- l’istituzione di borse di studio per attività di ricerca medica e scientifica sugli effetti del gas radon sul corpo umano;
- l’assistenza e la consulenza in favore di cittadini e soggetti terzi che potrebbero aver subito danni in conseguenza dell’esposizione al radon;
- stipula di convenzioni per gli associati
-
- Ogni attività dell’Associazione sarà svolta nel rispetto della normativa e delle indicazioni nazionali, europee ed internazionali in materia di radioprotezione.
- Per il perseguimento delle sue finalità statutarie, l’Associazione potrà avvalersi della consulenza scientifica di altre organizzazioni e/o associazioni, instaurando con le stesse forme di collaborazione anche coordinate e continuative nel rispetto della rispettiva autonomia.
- L’Associazione potrà accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere nonché associarsi ad altre realtà aventi scopi analoghi.
Art. 4 – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi
L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati/e, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS:
- Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- Lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS;
- Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche;
- L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.
Art. 5 – Volontariato
- L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e associate. La qualifica di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui è associato/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
- L’Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
- L’associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. Laddove necessario adotterà – con delibera assembleare – il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.
Art. 6 – Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 7 – Associati e associate
- Possono essere associati e associate tutte le persone fisiche, le persone giuridiche, gli istituti, gli enti e le associazioni che abbiano finalità analoghe e che siano disponibili ad operare in modo spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro anche indiretto, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell’Associazione.
- In sede di adesione gli associati e le associate si impegnano ad accettare lo statuto, i regolamenti ed ogni eventuale deliberazione assunta dall’Assemblea e il rispetto della civile convivenza.
- L’opinione personale del singolo associato/a non riflette necessariamente quella dell’Associazione.Gli associati e le associate, all’atto della loro richiesta di ammissione, devono compilare apposito modulo di iscrizione e comunicare il loro indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (ove disponibile), assumendosi l’impegno di comunicare in modo formale ogni eventuale modifica.Il numero degli associati e delle associate è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall’art. 35 c. 1 CTS.
- Può diventare associato/a chiunque approvi le finalità dell’Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
- Lo status di associato/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- Gli associati e le associate una volta acquisita tale qualifica assumono gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell’Associazione. Essi possono assumere le seguenti qualifiche:
- ordinari: persone fisiche che sottoscrivono la quota associativa ed accettano lo statuto sociale, con impegno espresso a sostenere lo scopo dell’Associazione ed a valorizzarne l’attività;
- sostenitori: istituti, enti, società, associazioni e in generale persone giuridiche che sostengono economicamente e materialmente le attività dell’Associazione;
- onorari: ovverosia tutti coloro che sono considerati benemeriti nei confronti dell’Associazione o che si sono distinti per l’impegno e la valorizzazione degli scopi dell’Associazione. Il socio onorario non è soggetto all’obbligo di pagamento della quota annuale
Art. 8 – Procedimento di ammissione
L’ammissione degli associati e delle associate ordinari e sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei 2/3, entro un termine massimo di 90 giorni dalla richiesta di iscrizione previa verifica dei requisiti previsti
La nomina del socio onorario viene fatta su proposta di almeno due membri del Consiglio Direttivo e deve ottenere approvazione unanime del Consiglio Direttivo.
- Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS e con l’iscrizione nel Libro degli Associati/e.
- In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea alla sua prima convocazione.
Art. 9 – Diritti degli associati e delle associate
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e le associate.
I diritti di voto, per tutte le materie riservate all’Assemblea dalla legge e dal presente statuto, sono riservati agli associati e alle associate.
Gli associati e le associate hanno diritto a:
- frequentare la sede dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione e concorrere all’elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti.
- Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati e le associate che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.
Il socio onorario ha diritto di voto pur non corrispondendo la quota annuale di iscrizione.
Art. 10 – Doveri degli associati e associate
Gli associati e le associate sono tenuti/e a:
- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri associati/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione o, in mancanza, all’Assemblea degli associati/e;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata;
- mantenere stretto riserbo in ordine alle informazioni ed alle procedure interne all’Associazione, alle competenze tecniche operative ed informatiche dalla medesima sviluppate.
- La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
Art. 11 – Perdita della qualifica di associato/a
La qualifica di associato/a si perde per:
- decesso;
- scioglimento dell’Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale; il Consiglio Direttivo stabilisce il termine di scadenza per iscrizione. Trascorso tale termine sarà necessario presentare una nuova richiesta di iscrizione vincolata all’approvazione del Consiglio Direttivo
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.
- Le quote associative, così come ogni altro contributo versato a qualunque titolo dai soci, sono intrasmissibili inter vivos e mortis causa.
Art. 12 – Azioni disciplinari
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti degli associati/e, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, degli associati/e;
- l’attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
- l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l’arrecare danni morali o materiali ad altri associati/e ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.
- L’associato/a può essere escluso dall’Associazione inoltre per violazione dei doveri di cui all’art. 10 che precede. L’esclusione è deliberata con voto favorevole della maggioranza dei 2/3 del Consiglio Direttivo, previa audizione del diretto interessato.
- In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo, la quota associativa versata non verrà restituita.
- In tutti i casi di perdita della qualifica di associato/a è fatto assoluto divieto, pena il risarcimento del danno, dell’utilizzo del nome, logo e di qualsiasi documento o elaborato dell’Associazione, siano essi su supporto fisico o digitale.
Art. 13 – Trasparenza
Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere reso noto con comunicazione scritta.
Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all’ordine del giorno della prima Assemblea degli associati/e utile, che deciderà in via definitiva.
Art. 14 – Patrimonio
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un’associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 15 – Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell’associazione sono:
- quote annuali di adesione e tesseramento degli associati/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti, corsi di formazione;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 16 – Termini di approvazione del bilancio
- L’esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all’Assemblea degli associati/e entro 160 giorni dalla chiusura dell’esercizio stesso ai sensi dell’art. 13 del CTS.
- Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
- Entro 15 giorni dall’approvazione dell’Assemblea una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e dal verbale, sarà esposta con apposito avviso presso la sede dell’Associazione e nell’area riservata del sito web ufficiale.
Art. 17 – Bilancio sociale
Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell’Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall’assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.
Art. 18 – Cariche sociali
Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati.
- Le dimissioni da cariche sociali dovranno essere date per iscritto e avranno effetto dalla data di ricezione da parte dell’Associazione.
- I membri degli organi elettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno tre riunioni consecutive degli organi di cui fanno parte, saranno dichiarati automaticamente decaduti dalla carica.
Art. 19 – Organismi
Sono organismi di direzione dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati/e;
- il Consiglio Direttivo.
- Tutte le cariche elettive sono gratuite.
- È organismo di garanzia e controllo l’Organo di Controllo, anche in forma monocratica – dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017.
- Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.
- Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.
Art. 20 –Partecipazione
L’Assemblea degli associati/e è l’organo sovrano dell’Associazione.
- Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti gli associati/e; nel caso degli associati/e sostenitori il diritto spetta ad un rappresentante da loro designato.
- Ogni associato/a ha diritto ad un solo voto in Assemblea.
- Ciascun associato/a può delegare la propria partecipazione all’Assemblea ad altro associato/a con delega scritta. Ogni associato/a presente in Assemblea può essere portatore fino ad un massimo di due deleghe degli altri associati/e.
- L’Assemblea viene convocata, almeno una volta l’anno, dal Presidente del Consiglio Direttivo o in mancanza da un Vicepresidente, mediante comunicazione di posta elettronica da inoltrarsi agli associati/e almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza, e potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
- L’Assemblea può essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente, su richiesta formale di almeno il 20% degli associati/e con diritto di voto.
- E’ ammessa la partecipazione mediante audio o video conferenza, a condizione che il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea siano riuniti nel medesimo luogo.
Articolo 21 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea generale degli associati/e può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 23, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l’organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto degli associati/e aventi diritto al voto. L’Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Articolo 22 – Convocazione dell’assemblea
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli associati/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti/e. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/delle presenti. Il voto è personale ma sono ammesse deleghe, fino ad un massimo di due deleghe per associato/a.
Articolo 23 – Modifiche statutarie
- Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati/e, è indispensabile la presenza di almeno due terzi degli associati/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/delle partecipanti.
- Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza degli associati/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei partecipanti.
- Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione valgono le norme di cui all’art. 34.
Articolo 24 – Svolgimento dell’assemblea
L’Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell’Associazione o da una persona associata, eletta dall’Assemblea stessa. Il/La Presidente dell’Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.
- Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli associati/e presenti con diritto di voto.
- Per l’elezione degli organi associativi la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.
- Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del/della segretario/a, che li firma insieme al/alla Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede associativa durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione degli associati/e per la consultazione.
Articolo 25 – Competenze dell’assemblea
L’Assemblea generale degli associati/e, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 9:
- elegge e revoca i componenti degli organi associativi;
- al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre associati/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio associativo;
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno in corso e l’eventuale relativo documento economico-programmatico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sull’assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza;
- variazione della sede legale od istituzioni di sede secondarie;
- Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto, dei regolamenti e/o di altre disposizioni assembleari obbligano tutti gli associati/e, anche se assenti o astenuti dal voto.
Art. 26 – Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli associati/e, ed è composto da un minimo di 5 ed un massimo di 9 membri scelti fra gli associati/e ordinari/e. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione previsto dall’art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- I/Le componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
Articolo 27 – Commissioni di lavoro e incarichi
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini/e non associati/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall’art. 5.
Articolo 28 – Cariche sociali
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma associativa dell’Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a: cura gli aspetti amministrativi dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
- il Tesoriere: tiene la contabilità e svolgerà le mansioni che verranno delegate dal Consiglio.
- In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all’articolo 31 dello statuto.
- Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Articolo 29 – Competenze del Consiglio Direttivo
- Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- convocare l’Assemblea degli associati/e;
- eseguire le delibere dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall’art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- predisporre l’eventuale bilancio associativo secondo le modalità e nei casi previsti dall’art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all’articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell’Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno associativo;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea;
- all’interno delle linee guida definite dall’Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l’ammissione degli associati/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati/e;
- sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività associative, per le varie categorie di soci;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all’Assemblea degli associati/e.
Art. 30 – Riunioni del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte l’anno, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri/e, o su convocazione del/della Presidente, con preavviso di almeno 5 giorni.
- È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei/delle Consiglieri/e.
- Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei/delle presenti.
- Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da uno/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
- Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/della Segretario/a, che lo firma insieme al/alla Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/delle Consiglieri/e e dei soci che richiedano di consultarlo.
- E’ ammessa la partecipazione mediante audio video conferenza.
Articolo 31 – Decadenza e dimissioni
- I/Le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. I/Le Consiglieri/e, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo dodici mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
- È facoltà dei/delle Consiglieri/e rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio.
- Il/La consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dagli associati/e risultati/e primi/e dei non eletti all’ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea degli associati/e utile provvede a reintegrare le componenti del Consiglio decadute; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
- Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.
Articolo 32 – Organo di controllo
- L’organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione. L’organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l’unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all’art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma.
- Le cariche di consigliere/a, di componente dell’organo di controllo e di revisore legale sono incompatibili fra loro, e pertanto si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei/delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.
- L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il primo periodo del successivo art. 33.
- L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio associativo sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS. Il bilancio associativo dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
- Le componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni associative o su determinati affari.
- Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell’organo di controllo ed è a disposizione degli associati/e che richiedano di consultarlo.
Articolo 33 – Revisione legale
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 comma 3, nei casi previsti dall’art. 31 del CTS l’Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l’Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Art. 34 – Scioglimento e devoluzione del Patrimonio
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell’art. 50 del CTS.
Nell’ipotesi di scioglimento, l’Assemblea dovrà nominare due liquidatori che provvederanno congiuntamente alle incombenze del caso.
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli associati/e del patrimonio residuo.
Art. 35 Rinvii
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea a norma dello statuto nazionale di “ARCI aps”, del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.